STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

IL POPOLO GRANCHIO

Il giorno uno Dicembre duemilaventuo.

In Molfetta, alla via Crocifisso 32, sede protempore dell’associazione IL POPOLO GRANCHIO, alla presenza dei soci:

Si stipula in accordo unanime quanto segue:

ARTICOLO 1

E’ costituita tra essi comparenti una associazione ONLUS denominata: “IL POPOLO GRANCHIO”

ARTICOLO 2

L’associazione ha la sede protempore in Molfetta, alla via Crocifisso 32.

ARTICOLO 3

L’associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed ha lo scopo, qui aventesi per riportato, di cui allo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

Lo scopo, il patrimonio e le norme tutte che regolano la vita della Associazione sono riportati nel predetto statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 5

In deroga alle norme statutarie, i soci convengono di nominare il socio Pantaleo Murolo Presidente Protempore, che rimarrà in carica fino alla prima assemblea degli associati da convocarsi entro e non oltre il 31 Dicembre 2021. Altresì conferiscono al Presidente protempore l’incarico di indire, entro e non oltre la data della prima assemblea, l’elezione degli organi statutari dell’associazione.

ARTICOLO 6

La quota annuale associativa degli associati che entreranno a far parte della Associazione durante il primo anno (sono ivi compresi anche tutti i comparenti, soci fondatori) viene determinate rispettivamente in euro 100,00 (centovirgolazerozero).

ARTICOLO 7

Il Presidente protempore in qualità di legale rappresentante della associazione, viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all’acquisto da parte dell’Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Presidente protempore viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 8

Le spese della registrazione del presente atto, e annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione.

Letto accettato e sottoscritto:

A – Statuto dell’Associazione “ IL POPOLO GRANCHIO ”

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione “IL POPOLO GRANCHIO”.

Art. 2 – L’Associazione ha sede in Molfetta.

Art. 3 – L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

  • promuovere e divulgare la conoscenza, la salvaguardia, la difesa e la tutela del mare e, in particolare, delle sue acque, dei sui fondali ed abissi, della sua flora e della sua fauna;
  • studiare, insegnare, diffondere e supportare le arti ed i mestieri della navigazione e della pesca in mare, promuovendone la loro cultura e la cultura del mare in genere;
  • organizzare, anche per conto di terzi, gare, rappresentazioni e manifestazioni marinare, ivi comprese le “regate” e le “processioni in mare”;
  • promuovere, programmare e realizzare, e, quindi, amministrare e gestire, il tutto anche in partecipazione con Enti Pubblici, approdi e porti turistici per natanti e imbarcazioni da diporto: il tutto, dopo aver ottenuto tutti gli occorrenti permessi, autorizzazioni e concessioni, anche demaniali, dalle competenti Autorità, nelle città del territorio della Regione Puglia che ne sono prive. E per la Città di Molfetta, e in quei luoghi che saranno individuati e, quindi, condivisi con le competenti Autorità;
  • promuovere e porre in essere tutte quelle attività comunque idonee a ridare “vita” al mare;
  • promuovere, anche in sinergia e collaborazione, sia temporanea, anche per una sola manifestazione o un solo evento, che continuativa, con altri soggetti, anche enti o altre associazioni, sia privati che pubblici, ed anche con imprese, sia individuali che collettive, tutte quelle attività comunque legate allo sviluppo turistico del mare, delle sue coste e dei territori che sono nel suo entroterra, anche distante: a tal fine, e comunque per tutta la sua attività in genere, potrà attendere, alla progettazione, tramite tecnici di sua fiducia, allo sviluppo e alla gestione di sistemi informativi, e-booking e e-commerce, e relative connettività e promozioni;
  • dare assistenza tecnica e di supporto a tutti coloro che vivono di pesca e dalla pesca in mare;
  • costituire un centro di informazioni, assistenza e servizi, anche per ciò che riguarda le provvidenze di legge, gli incentivi, i finanziamenti ed ogni disposizione comunque agevolativa, i finanziamenti ed ogni disposizione comunque agevolativa per tutti coloro che “vivono il mare” e “vanno per mare”;
  • svolgere attività di circolo sportivo e culturale, per tutto ciò che attiene al mare, e, come tale, pure ricreativo.

L’Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, potrà anche, a titolo esemplificativo:

  • organizzare convegni, congressi, dibattiti e corsi di formazione;
  • pubblicare opere scientifiche e divulgative attinenti al mare e in particolare al mare della costa Pugliese e della Città di Molfetta;
  • promuovere incontri di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali e dell’inquinamento del mare e del suo entroterra, in particolare della Regione Puglia;
  • recuperare e conservare le tradizioni marinare;
  • nell’ambito della gestione degli approdi e dei porti turistici, svolgerne le inerenti ordinarie attività e, quindi, l’affitto dei posti barca e la guardiania, il rimessaggio e la distribuzione di carburanti e olii minerali dei/per natanti e imbarcazioni da diporto;
  • come circolo, somministrare anche piatti, in particolare specialità culinarie alla marinara, e bevande;
  • favorire la divulgazione dell’informazione metereologica per chi va per mare;
  • prestare soccorso in mare;
  • contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica di tutte le attività sportive che hanno attinenza con il mare, e, in particolare, le attività del nuoto, della canoa, della pesca sportiva, della voga, della vela e subacquee, e, quindi, la partecipazione a manifestazioni e competizioni di tali attività;
  • svolgere corsi per la navigazione e per la sopravvivenza in mare.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4 – Il patrimonio è costituito:

  1. dai ben mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 5 – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il 30 ottobre il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Associati

 Art. 6 – Gli associati, oltre alla quota di iscrizione che è dovuta soltanto alla loro ammissione a socio, devono, annualmente, la quota annuale associativa.

Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all’atto della loro ammissione, la quota annuale di associazione e la quota di iscrizione verranno fissate, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7 – Tutti gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare a tutte le attività sociali nel rispetto di quanto verrà disposto dagli Organi Sociali e dal Regolamento interno che verrà redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Amministrazione

Art. 9 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata, con un massimo di due anni, che essa riterrà, e di essi, uno, con funzione di Presidente, un Tesoriere. In caso di dimissioni un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. I consiglieri, finché ve ne siano, dovranno essere scelti, senza possibilità di eccezione o riserva alcuna, tra gli associati che hanno costituito l’Associazione.

Art. 10 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli associati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota annuale associativa e della quota di iscrizione.

La riunione deve essere convocata con comunicazione scritta, inviata a ciascun associato con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano, o a mezzo mail, con conferma di ricezione, in entrambi i casi almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dalla persona designata dal Presidente a fungere da segretario.

Art. 12 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13 – Il Presidente, ed in sua assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee

Art. 14 – Gli associati aventi diritto a parteciparvi sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione, almeno due volte all’anno entro il 31 marzo e il 30 novembre ed almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, mediante comunicazione scritta, a ciascun associato, o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano, o a mezzo mail con conferma di avvenuta ricezione  e mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art. 20 del c.c.

L’Assemblea deve essere convocata in Molfetta, anche fuori della sede sociale (all’indirizzo della sede), o altrove, purché nel territorio delle vicine città di Bari, Giovinazzo, Bisceglie e Trani.

Art. 15 – L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Gli associati non possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio.

Art. 17 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18 – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del c.c.

Collegio dei Revisori

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 19 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 del c.c., dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Controversie

Art. 20 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

REGOLAMENTO

Art. 1– Definizione dell’Associazione

  1. Il carattere apolitico de Il Popolo Granchio va inteso nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi tendenza politica, ma l’Associazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo statuto.
  2. Nello spirito del precedente punto 1 è buona norma che i Soci che rivestono cariche politiche non assumano incarichi direttivi. Qualora si verifichi tale eventualità, nessuna attività politica può essere comunque svolta all’interno dell’Associazione, pena la decadenza dagli incarichi ricoperti.
  3. L’assenza di ogni attività lucrativa nelle finalità dell’Associazione Il Popolo Granchio costituisce il fondamento della sua costituzione in Ente morale, nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all’autofinanziamento, potrà essere ripartito fra i Soci, dovendo invece essere totalmente impiegato esclusivamente per fini statutari.

Art. 2 – Finalità dell’Associazione

  1. Le linee programmatiche dell’Associazione Il Popolo Granchio sono definite ed approvate annualmente dall’Assemblea dei Soci. Importanza preminente dovrà essere data alla cultura del mare.
  2. Alla promozione delle finalità dell’Associazione sono impegnati i singoli Soci, ciascuno con i mezzi di cui dispone o con eventuali contributi esterni, incoraggiando iniziative previste all’Art. 3 dello Statuto.

Art. 3 – Dei Soci

  1. I cittadini, nel richiedere l’iscrizione all’Associazione Il Popolo Granchio devono impegnarsi a perseguire gli scopi che essa si prefigge, con la consapevolezza di essere essi stessi i protagonisti della diffusione della cultura del mare. In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli sociali.

Pertanto, il possesso della tessera e il pagamento della quota di associazione, più che conferire diritti a speciali agevolazioni, generano il dovere per il Socio di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo al sempre maggiore consolidamento del Sodalizio e dei principi che persegue.

  1. I Soci dell’Associazione Il Popolo Granchio, nei loro rapporti interpersonali, devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e leale degli uomini di mare, il tratto cortese e il mutuo rispetto. Essi devono improntare a cordialità i rapporti con la Dirigenza alla quale, tra l’altro, hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro; a tal fine, possono anche avanzare istanze, denunce, ricorsi o altro, purché formulati in termini civili e corretti.

Art. 4 – Gli Associati

  1. Gli associati, oltre alla quota di iscrizione che è dovuta soltanto alla loro ammissione a socio, devono, annualmente, la quota annuale associativa.
  2. I soci di età inferiore ai 18 anni hanno gli stessi diritti degli associati e versano il 30% delle quote associative. Detti soci possono prendere parte a tutte le manifestazioni sociali;
  3. I soci diversamente abili hanno gli stessi diritti dei degli associati e versano il 30% delle quote associative. Per il primo anno di partecipazione la tessera viene rilasciata gratuitamente.

Art. 5 – Modalità di ammissione

  1. Il cittadino, anche straniero, che intende iscriversi all’Associazione Il Popolo Granchio può presentare domanda sottoscrivendo una dichiarazione attestante di avere preso conoscenza dello Statuto dell’Associazione Il Popolo Granchio e del relativo Regolamento e di accettare le finalità e le norme di comportamento che sono alla base del Sodalizio.
  2. Le credenziali che si richiedono per l’accettazione di un nuovo socio sono di specchiata onorabilità della persona, garantita da due Socipresentatori, già iscritti da almeno due anni.
  3. E’ bandita ogni forma di preclusione all’accettazione di nuovi Soci, ad eccezione della non specchiata onorabilità, anche se consigliata da ragioni di ricettività, in quanto contraria allo spirito stesso dell’Associazione, che rifugge da qualsiasi discriminazione e riconosce a tutti i cittadini, in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di associarsi liberamente. In ogni caso l’accettazione delle domande di cui al precedente paragrafo 1. è competenza esclusiva, rispettivamente, dell’Organo direttivo dell’Associazione i quali possono negare detta accettazione a persona non in possesso dei requisiti, precisandone la motivazione con atto formale.
  4. Le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nazionali, regionali e comunali, i circoli nautici, le associazioni sportive e di categoria, istituti scolastici, ecc. possono richiedere di associarsi all’Associazione Il Popolo Granchio in qualità di Soci Partners; essi sono rappresentati dal legale rappresentante pro-tempore.

Art. 6 – Delle quote sociali

  1. Le quote di associazione alle categorie di Soci ordinari e giovani sono fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Tesseramento – Anzianità

  1. La tessera di Socio dell’Associazione Il Popolo Granchio è nominale. In caso di smarrimento, il duplicato della tessera è rilasciato gratuitamente a richiesta.
  2. E’ dovere primario dei Soci rinnovare il tesseramento entro i primi tre mesi dell’anno. I Dirigenti devono curare che le operazioni per il rinnovo del tesseramento siano portate a compimento entro il più breve tempo possibile, al fine di assicurare con tempestività la programmazione della propria attività sociale.
  3. I Soci non in regola con il tesseramento, purché non decaduti per morosità conservano il diritto di essere invitati alle Assemblee ma non possono esercitare il diritto di voto, né essere eletti alle cariche sociali se prima non hanno provveduto al rinnovo delle quote sociali per l’anno in corso.
  4. Sono istituiti distintivi per i Soci. L’uso del distintivo è raccomandato durante le manifestazioni sociali, culturali o sportive, specialmente se interassociative, o in caso di partecipazione ufficiale a cerimonie civili o militari. E’ abusivo l’uso del distintivo dell’Associazione Il Popolo Granchio da parte di chi non è in possesso della tessera sociale valida per l’anno in corso.
  5. L’anzianità di Socio decorre dall’anno della prima iscrizione all’Associazione Il Popolo Granchio, purché non vi siano soluzioni di continuità, neppure per un solo anno, nel pagamento della quota sociale. Nel caso vi siano interruzioni nel rinnovo annuale della tessera sociale, del Consiglio di Amministrazione può consentire il ripristino dell’anzianità perduta ai Soci che ne facciano richiesta.

Il Socio ammesso al ripristino dell’anzianità acquisisce tutti i diritti, nessuno escluso, dei Soci aventi anzianità pari a quella riscattata e deve pagare le quote dovute per gli anni di intervallo.

Art. 8 – Procedure disciplinari – Competenza ed effetti dell’azione disciplinare

  1. Le azioni e i comportamenti gravi per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono i seguenti:
  • diffamare l’Associazione Il Popolo Granchio  o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;
  • creare nell’ambito dell’Associazione Il Popolo Granchio nuclei di attività che tendano a menomarne l’esistenza; svolgere azioni intese a spezzare l’unità dei Soci, creando in seno alla struttura situazioni di disagio o discredito per gli Organi dirigenti, senza che sussistano seri e comprovati motivi;
  • ricorrere ad una qualsiasi Autorità estranea all’Associazione o intentare azione legale contro l’Associazione Il Popolo Granchio, anziché affidare la composizione della controversia agli organi statutari;
  • servirsi dell’Associazione Il Popolo Granchio per svolgere attività finalizzata ad interessi personali di qualsiasi tipo, propaganda politica o comunque estranea alle finalità dell’Associazione;
  • avere un contegno scorretto in seno all’Associazione o assumere comportamenti in contrasto con i principi etici ed in violazione delle norme statutarie e regolamentari.
  1. Il Consiglio Direttivo che venga a conoscenza di un’azione o di un comportamento censurabile di un Socio che rientra nelle ipotesi di cui al punto precedente può adottare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, previa audizione personale formalmente verbalizzata del Socio interessato, uno dei seguenti provvedimenti:
  • il richiamo scritto, con il quale il Socio viene invitato a desistere da un comportamento non consono alle finalità del Sodalizio o da azioni che turbino la vita sociale della Struttura Periferica;
  • la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica per un periodo non superiore a 15 giorni, nei casi di recidiva nei comportamenti di cui sopra o nei casi in cui la gravità del fatto richieda un provvedimento più incisivo.
  1. Il Consiglio Direttivo adotta, nel termine di 60 giorni dalla ricezione degli atti, salvo accertati legittimi impedimenti, i seguenti provvedimenti :
  • l’archiviazione;
  • la deplorazione;
  1. la sospensione dall’esercizio dei diritti di Socio per un periodo non superiore a sei mesi;
  2. la radiazione.

Art. 9 – Cessazione dalla qualità di Socio

Le cause per la cessazione dalla qualità di Socio sono le seguenti:

  • Dimissioni: Le dimissioni da Socio dell’Associazione Il Popolo Granchio devono essere presentate, fornendo le motivazioni relative, affinché gli Organi dirigenti possano trarne spunto per eventuali provvedimenti;
  • Morosità: La perdita della qualità di Socio si verifica automaticamente il 30 ottobre qualora il Socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto alla data predetta al rinnovo del proprio tesseramento;
  • Radiazione: oltre che a seguito di procedimento disciplinare la radiazione deve essere disposta dal collegio dei Probiviri nei confronti del Socio che abbia riportato condanna penale per delitto non colposo, quando la condanna comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie previste dal primo comma dell’art. 19 del Codice Penale.
  1. Coloro che hanno perduto la qualità di Socio per dimissioni o per morosità non possono riscriversi come nuovi Soci nell’anno in cui sono cessati e, pertanto, perdono la propria anzianità di iscrizione all’Associazione. Essi possono iscriversi come nuovi Soci a partire dall’anno successivo, salva la possibilità di ottenere il ripristino dell’anzianità con le modalità di cui all’art. 7.

Art. 10 – Assemblea Generale dei Soci – Convocazione

  1. L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente, il quale stabilisce località, data e ora di convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre tre giorni dalla medesima.
  2. L’avviso di convocazione deve essere comunicato non meno di due settimane prima della data stabilita; esso deve contenere l’ordine del giorno provvisorio.
  3. Nel caso in cui nell’ordine del giorno provvisorio sia inclusa l’approvazione di una proposta di modifica dello Statuto, lo schema di detto provvedimento, con la relativa illustrazione, deve essere trasmesso ai Soci unitamente all’avviso di convocazione.

Art. 11 – Assemblea dei Soci – Convocazione

  1. L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente della Sezione:
  2. a) per l’esame dell’attività svolta nell’anno precedente e per l’approvazione del relativo conto consuntivo;
  3. b) per l’esame del programma delle attività da svolgere nell’anno seguente e per l’approvazione del relativo bilancio preventivo;
  4. c) per l’elezione degli Organi collegiali;
  5. d) per deliberare sugli argomenti di ordinaria amministrazione, per i quali è prevista l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
  6. L’assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, computando le deleghe; in seconda convocazione, che può aver luogo con almeno un’ora di distacco dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
  7. Nei casi di cui al precedente paragrafo n. 1, lett. a), b) e d), e successivo n. 4, l’assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o dal vice Presidente il quale nomina un segretario per la redazione del verbale. Dopo il controllo che i Soci intervenuti e quelli che hanno rilasciato delega sono in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed hanno diritto di voto, il Presidente apre i lavori dell’Assemblea sugli argomenti all’ordine del giorno, dirigendone lo svolgimento. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve svolgere una propria relazione sulla gestione amministrativa e sul conto consuntivo. 
Il verbale dell’Assemblea, nel quale devono riportarsi i risultati delle votazioni svolte per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle delibere, deve essere conservato in apposita raccolta, agli atti dell’Associazione.
  8. L’Assemblea straordinaria dei Soci dell’Associazione è convocata dal Presidente o direttamente, sentito il Consiglio di Amministrazione, o a richiesta di un comitato di Soci, rappresentante almeno un decimo dei Soci ordinari maggiorenni o assimilati iscritti alla Sezione per trattare argomenti di carattere straordinario ed urgente. La richiesta di convocazione da parte dei Soci è sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione che, verificata la sua legittimità, in rapporto al dato ufficiale dei Soci ordinari o assimilati di cui al precedente comma, iscritti all’Associazione nell’anno precedente e alla regolarità della posizione associativa dei Soci richiedenti, esamina la natura dell’argomento proposto e le sue motivazioni, approva o respinge l’istanza, dando mandato al Presidente di convocare l’Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 30 giorni o di informare il comitato proponente del rigetto dell’istanza stessa e di invitarlo a presentare, entro il termine perentorio di 20 giorni, le proprie deduzioni avverso la delibera consiliare.
  9. L’invito a partecipare all’Assemblea e il relativo ordine del giorno potrà essere inviato, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, a tutti i Soci ordinari e assimilati della Sezione che ne abbiano diritto, e pubblicizzato mediante pubblico avviso da esporre nell’Albo della sede sociale, indicando la data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, nonché, nel caso di Assemblea elettiva, il previsto orario di inizio e di termine delle votazioni. Analoga pubblicità deve essere data ai bilanci in discussione.
  10. Il diritto di voto, per l’elezione degli Organi collegiali e per l’approvazione dei bilanci e delle delibere di carattere generale nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, è riservato a tutti i Soci iscritti alla Sezione, ordinari e assimilati, di età superiore ai 18 anni, in regola con il tesseramento associative per l’anno in corso. I consiglieri Direttivi e i Revisori devono astenersi dal voto quando si tratti di approvazione dei bilanci dell’Associazione.
  11. Il Socio avente diritto di voto e che non può partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria, può rilasciare delega ad altro Socio che abbia anche esso diritto di voto. La delega deve indicare chiaramente il nominativo del delegante e del delegato, la data dell’Assemblea per la quale la delega è rilasciata, la dichiarazione di accettare per rato e valido l’operato del delegato e deve essere sottoscritta dal delegante con firma leggibile, per esteso. Ciascun Socio partecipante all’Assemblea con diritto di voto può essere portatore di non più di una delega. Il Presidente dell’Assemblea, controlla la regolarità della delega, rilascia al Socio, unitamente al suo tagliando di votazione anche quello del Socio che ha rilasciato la delega. Non sono ammesse deleghe nel caso di Assemblee per le elezioni di Organi Collegiali.

Art. 12 – Assemblea Elettiva

  1. Il Presidente dell’Associazione, in prossimità della scadenza del triennio di funzionamento del Consiglio di Amministrazione decorrente dalla data di insediamento convoca il Consiglio di Amministrazione uscente per fissare la data di convocazione dell’Assemblea dei Soci che dovrà eleggere i membri dei nuovi Organi collegiali, l’ora di inizio e di termine delle relative operazioni di voto.

2. Almeno trenta giorni prima della decadenza dalle funzioni del Consiglio di Amministrazione per compiuto mandato triennale o della data fissata per le elezioni il Presidente uscente, con l’invito a partecipare all’Assemblea provvede, con avviso all’albo della sede o altro mezzo ritenuto idoneo, a comunicare a tutti i Soci il loro diritto di candidarsi alla nomina di Presidente dell’Associazione Il Popolo Granchio con relativa lista dei candidati Consiglieri nonché di farsi includere nelle liste dei candidati al Collegio dei Revisori, presentando domanda alla Presidenza almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea elettiva. Per quel che riguarda la candidatura a Presidente della Sezione, il candidato proporrà altresì agli elettori, insieme alla relazione programmatica, una lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, tenuto conto del numero degli stessi fissato ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto, maggiorato di tre unità (quali membri sostituti da far subentrare nel Consiglio di Amministrazione in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei Consiglieri eletti). I soci facenti parte di una lista di candidati consiglieri collegata al candidato Presidente dovranno presentare entro lo stesso termine l’adesione a detta lista e non potranno far parte di altre liste. Unitamente all’avviso di convocazione, deve inviarsi una nota nella quale siano riportati, per informazione, i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, dei Revisori dei Conti che lasciano la carica.

  1. Gli Organi dirigenti devono esporre nell’aula in cui si svolgono le elezioni e all’interno della cabina di votazione, a titolo meramente informativo, l’elenco dei Soci candidati alla carica di Presidente con la lista dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri di Amministrazione, nonché distinte liste, in ordine alfabetico, dei candidati disposti ad assumere le altre cariche sociali (Revisori dei conti e Probiviri), attribuendo a ciascuno di essi, nella lista, un proprio numero d’ordine. Qualora nessun Socio si candidi alla nomina di Presidente con relativa lista, all’interno della cabina di votazione sarà posto l’elenco in ordine alfabetico dei Soci disposti a candidarsi per il Consiglio di Amministrazione ed attribuito a ciascuno di essi un proprio numero d’ordine.
  2. Per l’elezione degli Organi collegiali sono da osservare le seguenti norme:
  3. a) Qualora almeno due Soci si siano candidati alla carica di Presidente, proponendo una propria lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, la scheda per la votazione relativa all’elezione del Consiglio di Amministrazione, consegnata dal Presidente dell’Assemblea all’avente diritto al momento del voto, dovrà contenere su distinte colonne numerate e contrassegnate dai nomi, in ordine alfabetico, dei candidati disposti ad assumere l’incarico di Presidente, l’elencazione dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri di Amministrazione (più tre membri sostituti). Il Socio votante può esprimere la propria preferenza sbarrando o il numero della lista o il nominativo del candidato Presidente e, nella scheda di votazione, null’altro può essere iscritto sotto pena di nullità della stessa. Risulta eletto Presidente il Candidato Presidente che ha riportato il maggior numero di voti e sono eletti Consiglieri di Amministrazione i componenti della lista associata. Nel caso in cui due o più candidati a Presidente si classifichino al primo posto nella graduatoria con parità di voti, si dovrà procedere ad una votazione di ballottaggio, da tenersi entro i 15 giorni successivi.
  4. b)  Qualora un solo Socio si sia candidato alla carica di Presidente, proponendo una propria lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri di Amministrazione, la scheda per la votazione relativa all’elezione del Consiglio Direttivo, consegnata dal Presidente dell’Assemblea all’avente diritto al momento del voto, dovrà contenere un’unica colonna contrassegnata dal nome del candidato a Presidente e l’elencazione dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri di Amministrazione, più tre membri sostituti. Il Socio votante può esprimere la propria preferenza sbarrando il nominativo del candidato Presidente se è favorevole alla sua elezione, o lasciando in bianco la scheda se, invece, non è suo intendimento sostenere la candidatura. Null’altro può essere scritto sotto pena di nullità del voto. Il candidato e la lista associata risulteranno eletti se riporteranno almeno il 50% più uno dei voti validi espressi dai votanti. In caso contrario l’elezione dovrà essere ripetuta entro i successivi 15 giorni, con la modalità riportata nella seguente lettera c).
  5. c)  Qualora, invece, nessun Socio si sia candidato alla carica di Presidente con una propria lista, la scheda per la votazione deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. Nella scheda di votazione non deve essere riportato alcun nominativo di candidati alle varie cariche sociali. Il Socio votante può esprimere un numero di preferenze a sua discrezione, entro il limite degli spazi contenuti nella scheda. Nella scheda, il Socio, per esprimere il proprio voto, deve trascrivere il nominativo del candidato o soltanto indicare il suo numero d’ordine nella rispettiva lista ovvero riportare il nominativo di altro Socio prescelto. Nella scheda di votazione, oltre all’indicazione delle preferenze (nominativo o numero d’ordine) null’altro può essere scritto sotto pena di nullità della stessa. Risulta eletto Presidente il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Socio che, pur avendo riportato il maggior numero di voti non accetti l’incarico di Presidente può, comunque, entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione. Sarà eletto Presidente il socio che di seguito ha ottenuto il maggior numero di voti. La formalizzazione della mancata accettazione della carica di Presidente e dell’accettazione della carica di consigliere verrà riportata nel verbale della riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione. Qualora si riscontri parità di voti tra due o più candidati, risulta eletto Presidente il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione. Analogamente in caso di parità di voti fra due o più candidati che nella graduatoria degli eletti al Consiglio di Amministrazione concorrono alla copertura dell’ultimo posto, risulta eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione al il Popolo Granchio. A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
  6. d) Per l’elezione del Collegio dei Revisori, è consegnata all’elettore una distinta scheda che deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. In caso di parità di voti fra due o più candidati che nella graduatoria degli eletti concorrono alla copertura dell’ultimo posto, risulta eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione al Il Popolo Granchio . A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
  7. I lavori dell’Assemblea sono aperti dal Presidente uscenti. Questi, dopo aver controllato che i Soci intervenuti sono in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed hanno diritto di voto, invita i Soci presenti ad eleggere, scelto fra di essi, il Presidente che dovrà dirigere i lavori dell’Assemblea che, comunque, non può essere scelto tra i candidati ad assumere cariche sociali o loro parenti o affini, entro il quarto grado.
  8. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale della seduta e due o quattro scrutatori secondo il numero dei votanti, per i quali valgono le stesse preclusioni indicate al precedente comma per il Presidente dell’Assemblea, dopo di che dà la parola al Dirigente uscente perché svolga la propria relazione sull’attività della struttura periferica e sul consuntivo della gestione, chiusa al 31 dicembre dell’anno precedente, di cui deve presentare il relativo bilancio, salvo che non sia stato precedentemente discusso e approvato, e il prospetto dei dati contabili della gestione dell’anno in corso, fino alla data dell’Assemblea, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori. Successivamente, secondo gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea dirige la discussione, fissa le modalità per le operazioni di voto, apre le operazioni di voto, vigila sullo spoglio delle schede effettuato dagli scrutatori, convalidando o annullando le schede scrutinate e procede alla proclamazione dei risultati. Infine, firma il relativo verbale unitamente al Segretario.
  9. In merito alle operazioni di voto valgono le seguenti norme:
  10. a) al Presidente dell’Assemblea devono essere forniti i mezzi opportuni per lo svolgimento delle elezioni.
 Nella sala deve essere disposta un’urna (cassetta convenientemente sigillata con finestratura) per raccogliere le schede di votazione. Il Presidente dell’Assemblea verifica i sigilli dell’urna e, insieme con gli scrutatori, organizza e sorveglia la votazione, facendo identificare gli elettori, prima che siano imbussolate le loro schede personali. I votanti, prima della votazione, devono apporre la firma, in corrispondenza del loro nome sull’apposito elenco dei Soci aventi diritto di voto. Il Presidente dell’Assemblea deve porre ogni cura per mantenere la segretezza del voto. Le operazioni elettorali devono essere, in ogni caso, protratte ed esaurite fino all’orario indicato nella comunicazione di invito a partecipare all’Assemblea, di cui al precedente art. 24, n. 6, fermo restando che i Soci presenti in aula a detta ora, hanno titolo ad espletare il diritto di voto. Uguale attenzione deve essere posta da parte del Presidente dell’Assemblea per impedire manomissioni fino a che non sia espletato lo scrutinio. Questo deve avvenire in luogo appartato sotto la sorveglianza dello stesso Presidente, il quale deve accertarsi che gli scrutatori controllino il numero e la validità delle schede votate ed effettuino uno scrupoloso conteggio dei voti, in modo da evitare qualsiasi errore. Ove le operazioni di spoglio non possano essere compiute in continuazione, il Presidente dell’Assemblea provvede, nel corso delle interruzioni, a conservare, sotto la sua responsabilità, l’urna, sigillandone anche la finestratura e a dare disposizioni per il completamento delle operazioni sospese. I sigilli dell’urna devono recare le firme del Presidente e degli scrutatori. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell’Assemblea procede a comunicare pubblicamente i risultati ed a proclamare il nominativo del Socio che, avendo riportato il maggior numero di voti, assume la carica di Presidente, successivamente, gli consegna, in pacco sigillato con firma sua e degli scrutatori, le schede e tutto il materiale della votazione, Il pacco come sopra sigillato deve essere conservato presso la Sezione per un mese dalla data di proclamazione dei risultati delle votazioni, per rispondere ad eventuali contestazioni. Trascorso il suddetto termine non è più ammesso alcun reclamo;
  11. b) i risultati dello scrutinio debbono essere riportati nel verbale dell’Assemblea, da conservarsi nella raccolta dell’Associazione; in detto verbale debbono essere riportati
  • i nominativi dei Soci candidati ad assumere la carica di Presidente con a fianco di ciascuno di essi indicato il numero dei voti riportati, nel caso di modalità di votazione di cui al precedente punto 4 a);
  • il numero di voti riportati dal Socio candidato a Presidente e quello delle schede bianche, nel caso di modalità di votazione di cui al precedente punto 4 b);
  • tutti i nominativi dei Soci che hanno riportato voti nel caso di modalità di votazione di cui al precedente punto 4 c) e per il Collegio dei Revisori, con accanto il numero dei voti da ciascuno di essi raccolto. Il primo eletto nella lista del Consiglio Direttivo assume l’incarico di Presidente, gli altri eletti fino al numero corrispondente alla composizione dell’Organo collegiale entrano a far parte del Consiglio Direttivo, come Consiglieri, e dei due Collegi come Revisori; i quarti votati nelle liste di questi ultimi Collegi assumono la carica di supplenti;
  1. c) il Presidente dell’Assemblea provvede a comunicare i risultati delle votazioni ai Soci e personalmente agli eletti al più presto possibile nella maniera ritenuta più opportuna e deve prendere accordi con i nuovi eletti per il loro insediamento nei rispettivi Organi Collegiali rinnovati. Il Presidente neo eletto provvede a convocare gli Organi Collegiali eletti;
  2. d) in caso di non accettazione dell’incarico da parte di uno o più eletti comunicata per iscritto, subentrano automaticamente nell’ordine i primi esclusi delle rispettive liste di incarico;
  3. e) ove non sia possibile formare il nuovo Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori per rinunce o mancanza di eletti nel numero necessario, le votazioni sono annullate. In tal caso, gli Organi collegiali uscenti restano in carica per l’ordinaria amministrazione per un periodo massima di 45 giorni, decorrenti dalla data di annullamento delle votazioni svolte, entro il quale il Presidente della Sezione dovrà convocare una nuova Assemblea per ripetere le elezioni di tutti gli organi collegiali.

Art. 13 – Presidente di Sezione

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, il Presidente della Sezione ha le seguenti attribuzioni:

  1. a) mantiene i contatti con i Soci onde interessarli alla vita della Sezione e del Sodalizio ed ottenere una efficace e concorde collaborazione;

b) mantiene i contatti con le Autorità locali, civili e militari, per un più efficace inserimento della Sezione nella vita pubblica della propria residenza;

c) vigila sull’andamento dei Gruppi di Lavoro settori affidati ai Consiglieri;

i) dirime le eventuali controversie che possono sorgere in seno alla Sezione, fra Soci e con i Soci, agendo con equità e spirito pacificatore, nell’osservanza dei principi etici, sanciti dallo Statuto e dal presente Regolamento, di solidarietà fra i Soci e di attaccamento al Sodalizio;

  1. j) come titolare dell’azione disciplinare prende i provvedimenti ai sensi del precedente art. 8;
  2. k) organizza servizi di segreteria e di cassa che tengano aggiornati i propri registri, tra cui obbligatori: il Libro dei Soci, il Registro di Cassa, l’inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili;

Il Presidente dell’Associazione Il Popolo Granchio, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice Presidente.
 Nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale la parte cui è andato il voto del Presidente.

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione

  1. Nella seduta di insediamento, il Presidente neo eletto assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione; assegna ad uno dei Consiglieri presenti l’incarico di redigere il verbale della riunione; successivamente attribuisce le cariche. Sono obbligatorie le seguenti cariche: vice Presidente, Tesoriere.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, direttamente o su richiesta di almeno due Consiglieri, e svolge i seguenti compiti:
  3. a) discute i bilanci annuali della Sezione presentati dal Presidente, prende visione delle rispettive relazioni dei Revisori, e dà il proprio benestare perché siano sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  4. b) coadiuva il Presidente nell’azione direttiva dell’Associazione secondo il programma approvato dall’Assemblea dei Soci, promuovendo manifestazioni culturali, sportive, turistiche e ricreative per incrementare la diffusione e la conoscenza di Il Popolo Granchio e procurarle il maggior numero di aderenti. Particolare sollecitudine deve essere posta per lo sviluppo delle attività maggiormente attinenti agli scopi dell’Associazione previste nell’Art. 3 dello Statuto;
  5. c) elabora prima di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, eventuali progetti di trasformazione o potenziamento delle strutture sociali e i relativi piani finanziari per il reperimento dei fondi necessari;
  6. d) discute gli argomenti che sono all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei Soci fornendo al proprio rappresentate suggerimenti per un eventuale intervento;
  7. e) elabora il regolamento interno della Sezione, fissando i criteri di frequenza della sede sociale, disciplinando compiutamente la vita interna della struttura, l’uso delle attrezzature sociali, l’ammissione degli ospiti, ecc. da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  8. f) determina, in relazione al bilancio preventivo, la base dell’ammontare delle quote sociali supplementari;
  9. h) determina l’accettazione o meno delle domande di iscrizione di nuovi Soci, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
  10. i) verifica la legittimità della richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci, presentata da almeno un decimo dei Soci ordinari e assimilati maggiorenni iscritti alla Sezione e ne determina l’accettazione o meno;
  11. I membri del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che non abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso, dandone conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori se la delibera concerne questioni di carattere amministrativo. Essi sono singolarmente responsabili del buon andamento del settore cui sono preposti. Nel caso in cui un Consigliere non assolva con la dovuta diligenza l’incarico affidatogli e liberamente assunto in seno alla Sezione, può essere sostituito, nell’incarico da un altro Consigliere con provvedimento del Presidente.
  12. L’attività di ogni settore dell’organizzazione interna della Sezione affidato a un Consigliere, in stretto rapporto con il Presidente, deve essere armonicamente inserita in quella generale della struttura di cui detto settore è parte integrante e vitale per il conseguimento delle finalità statutarie. E’ vietata la costituzione di amministrazioni separate o autonome dei vari settori; essi dipendono tutti dalla gestione amministrativa centrale della struttura periferica.
  13. E’ assolutamente vietato ai membri dei Consigli di Amministrazione e ai loro familiari di svolgere, nell’ambito della Sezione, attività lucrative di qualsiasi natura;
  14. Qualora nel corso del triennio, per dimissioni o per altre cause, cessi dalla carica il Presidente eletto o cessino dalla carica almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, si procede a nuove elezioni intese a ricostituire tutti gli Organi Collegiali. Per metà più uno si intende il numero di membri che raddoppiato supera il totale dei componenti almeno per una unità. Nel caso in cui, invece, nel corso del triennio, cessi dalla carica il Presidente della Sezione, il mandato viene assunto, salvo rinunce, dal Consigliere che nell’ultima Assemblea elettiva aveva riportato voti in numero immediatamente inferiore; egli procede ad una nuova seduta di insediamento con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente n. 1.
  15. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nel quale devono essere riportate le singole votazioni dei Consiglieri sugli argomenti messi in discussione. Il verbale della riunione deve essere redatto seduta stante e approvato dal Consiglio per attestarne la conformità allo svolgimento dei lavori, riportando in calce la formula “Letto, confermato e sottoscritto”. Ove ciò non sia possibile per giustificati motivi, il verbale stesso deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio come primo atto della seduta successiva.

Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione

  1. Il Collegio dei Revisori è l’Organo collegiale di controllo dell’Associazione, il quale svolge in piena autonomia il mandato conferitogli dall’Assemblea dei Soci, esercitando le proprie funzioni di sindacato sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.
  2. Il Collegio dei Revisori, nella seduta di insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio Presidente il quale convoca, di volta in volta, gli altri componenti per l’espletamento dei compiti previsti da Statuto.
  3. Le relazioni dei Revisori dei Conti sono presentate al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali. Nel caso in cui sia presentata una relazione di minoranza, il giudizio definitivo sulla gestione amministrativa della Sezione spetta all’Assemblea dei Soci.
  4. I Revisori possono partecipare a qualunque seduta del Consiglio Direttivo di Sezione, senza diritto di voto, ma ne hanno l’obbligo quando all’ordine del giorno sono contemplate questioni finanziarie, contabili, patrimoniali e di bilancio. Essi possono altresì partecipare all’Assemblea dei Soci, con l’obbligo di astenersi dal voto, quando si tratti di materia di loro competenza.
  5. I Revisori dei Conti sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
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